Fatti
La signora Z., nata nel 1907, ha vissuto per 28 anni nell'ospedale Y ad A./BS, prima di entrare nell'agosto 1997 - dopo la morte del marito - nella casa di riposo T. a H./ZH. L'Ufficio per l'assistenza agli anziani di Basilea Città ha comunicato che per l'erogazione di prestazioni complementari non è competente il Cantone di Basilea Città, bensì il Cantone di Zurigo. Dopo che l'Ufficio per l'assistenza agli anziani di Basilea Città aveva mantenuto la sua posizione, Z. ha presentato nel maggio 1998 la domanda di prestazioni complementari presso l'Ufficio per i contributi sociali di Basilea Città.
Z. è deceduta nel corso della procedura cantonale il 22 luglio 1999. Con decisione del 18 novembre 1999, la Commissione di ricorso ha respinto il ricorso e stabilito che le autorità del Cantone di Basilea Città non erano più competenti per l'erogazione di prestazioni complementari a Z. a partire dall'agosto 1997.
Le eredi di Z. hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo di determinare la competenza cantonale per l'erogazione di prestazioni complementari e di fissare l'inizio del diritto al settembre 1997.
Legge
Secondo la giurisprudenza, il Cantone competente per la determinazione e il pagamento delle prestazioni complementari è quello in cui il beneficiario ha il suo domicilio civile. In caso di competenza controversa, le autorità cantonali di ricorso e, in ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni devono decidere sulla questione del domicilio.
Il domicilio civile di una persona si trova, ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CC, nel luogo in cui risiede con l'intenzione di rimanervi in modo permanente e che ha scelto come centro dei suoi interessi vitali. Pertanto, per la costituzione del domicilio devono essere soddisfatti due requisiti: uno oggettivo…