Art. 47 LAID
Prescrizione
1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.
2 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Irregolarità procedurali nell'ambito di una tassazione d'ufficio17 citazioni
-
2Limiti della perenzione, dal profilo della disciplina della doppia imposizione, e della prescrizione, secondo il diritto armonizzato, del diritto di tassare di un cantone sul piano intercantonale; bisogno accresciuto di…13 citazioni
-
3Art. 68 cpv. 1 LAID 200011 citazioni
-
45 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
4 citazioni24/01/2011 · 4 citazioni de
-
VB.2003.002734 citazioni13/11/2003 · 4 citazioni de
-
Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20093 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.