Art. 47 LAID

Prescrizione

1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in quindici anni dalla fine del periodo fiscale.
2 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione; in caso di sospensione o di interruzione, al più tardi in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Irregolarità procedurali nell'ambito di una tassazione d'ufficio
    · 01/07/2011 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Limiti della perenzione, dal profilo della disciplina della doppia imposizione, e della prescrizione, secondo il diritto armonizzato, del diritto di tassare di un cantone sul piano intercantonale; bisogno accresciuto di…
    · 21/12/2012 · 13 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 24/05/2016 · 11 citazioni Riassunto
  4. 4
    · 30/01/2019 · 5 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 24/01/2011 · 4 citazioni de
  • VB.2003.00273
    13/11/2003 · 4 citazioni de
  • Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Zürich und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2009
    · 18/02/2021 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.