Fatti

X. ha il domicilio a L./OW ed è l'unico azionista, l'unico membro del consiglio di amministrazione e dipendente della A. AG con sede a M./BL. In precedenza, X. aveva fatto iscrivere la B., un'impresa individuale, nel registro di commercio. L'11 giugno 2007, X. ha presentato la dichiarazione fiscale per il periodo d'imposta 2006 nei Cantoni di Obvaldo e Basilea Campagna, in cui ha dichiarato per la prima volta un reddito da attività indipendente.

L'amministrazione fiscale del Cantone di Obvaldo, nella sua decisione di tassazione del 31 luglio 2009, ha preso in considerazione tutti i fattori fiscali ai fini dell'imposizione, ad eccezione di quelli relativi all'immobile fuori Cantone. L'amministrazione fiscale del Cantone di Basilea Campagna, nella sua decisione di tassazione del 21 gennaio 2010, ha rivendicato, oltre ai fattori relativi all'immobile, anche il reddito da attività indipendente.

X. presenta un ricorso al Tribunale federale contro i Cantoni di Basilea Campagna e Obvaldo, lamentando una violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso contro il Cantone di Basilea Campagna, in quanto quest'ultimo ha fatto valere tempestivamente e in forma regolare il suo diritto di imposizione. Il Cantone di Basilea Campagna ha inviato a X. la dichiarazione fiscale all'inizio del 2007 e ha successivamente effettuato una verifica contabile, avviando così tempestivamente la procedura di tassazione.

Tuttavia,…