Fatti
Il caso riguarda l'imposizione patrimoniale dell'associazione A. con sede a U. per l'anno 2015. L'associazione dispone di un ampio patrimonio immobiliare in 19 cantoni, in parte utilizzato come immobili aziendali, in parte come investimenti patrimoniali.
La prima istanza e il cantone di sede Berna hanno applicato metodi diversi per ripartire il patrimonio netto imponibile tra i cantoni. Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità di questi metodi alla luce dei principi per evitare la doppia imposizione intercantonale.
Legge
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli immobili sono in linea di principio soggetti all'imposizione esclusiva del cantone in cui si trovano. Ai fini dell'imposta patrimoniale, il cantone in cui si trova l'immobile deve valutarlo al valore di mercato, con un certo margine di manovra per i cantoni.
Oltre agli immobili, il cantone in cui si trova l'immobile non può assoggettare all'imposizione l'intero patrimonio del contribuente, ma può tenerlo in considerazione solo per determinare l'aliquota fiscale. Tuttavia, il contribuente deve poter dedurre tutti i debiti, motivo per cui i cantoni devono applicare un criterio di valutazione uniforme per l'attribuzione dei debiti.
Per le associazioni, l'imposta sul capitale non deve essere riscossa sul capitale proprio contabile, ma sul patrimonio netto secondo le disposizioni sull'imposta patrimoniale. I cantoni…