Art. 21 LAID

Assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica

1 Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se:
  1. a. sono associate a un’impresa commerciale nel Cantone;
  2. b. gestiscono uno stabilimento d’impresa nel Cantone;
  3. c. sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
  4. d. commerciano immobili siti nel Cantone.
2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se:
  1. a. sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;
  2. b. fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Doppia imposizione intercantonale; contratto di franchising; stazione di servizio quale stabilimento d'impresa? Legittimazione dell'amministrazione fiscale cantonale ad interporre ricorsi in materia di doppia imposizion…
    · 17/06/2008 · 21 citazioni Riassunto
  2. 2
    Competenza territoriale per il prelievo dell'imposta quando la sede e l'amministrazione effettiva della persona giuridica non coincidono
    · 16/12/2019 · 7 citazioni Riassunto
  3. 3
    Imposta sul capitale delle associazioni; divieto della doppia imposizione intercantonale; ripartizione di immobili da reddito e immobili commerciali nell'imposta sul capitale e in quella sulla sostanza
    · 28/07/2021 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.