Fatti

La Swiss International Air Lines AG ha la sua sede a Basilea e mantiene succursali a Le Grand-Saconnex/GE e Kloten/ZH. Essa gestisce un'impresa di aviazione internazionale e a tal fine mantiene sedi operative in diversi paesi.

L'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo ha apportato vari adeguamenti per il periodo fiscale 2011, tra cui sulle royalties pagate dal contribuente alla sua società controllata e sulla quota estera. Il contribuente ha presentato un ricorso, che è stato parzialmente accolto.

Sia l'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo che la Swiss International Air Lines AG hanno presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale accoglie integralmente il ricorso dell'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo e parzialmente quello della Swiss International Air Lines AG.

Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, il Tribunale federale stabilisce quanto segue:

  • La competenza per la tassazione dell'imposta federale diretta spetta al Cantone in cui la persona giuridica ha la sua sede o il luogo della sua effettiva amministrazione alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale. Nel caso in questione, l'Ufficio delle imposte del Cantone di Zurigo era competente.
  • Gli utili realizzati dal contribuente dall'esercizio di aeromobili nel traffico internazionale, da attività direttamente connesse e da attività ausiliarie, sono da delimitare secondo il metodo oggettivo. Essi rimangono soggetti all'imposta federale diretta.

Per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali, il Tribunale federale afferma:

  • L'obbligo fiscale delle persone giuridiche appartenenti personalmente è da delimitare in analogia alla normativa del diritto federale.
  • Anche a…