Art. 46 Cost.

Attuazione e esecuzione del diritto federale

1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.
2 Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.
3 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 8 cpv. 2, art. 19 e 62 Cost., così come art. 20 LDis
    · 04/12/2014 · 43 citazioni Riassunto
  2. 2
    Canone di ricezione per la radio e la televisione; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto
    · 13/04/2015 · 30 citazioni Riassunto
  3. 3
    Doppia imposizione. 1. L'eccezione tratta dal fatto che un Cantone è decaduto dal suo diritto d'imposizione perchè l'ha allegato tardivamente può essere sollevata soltanto dai Cantoni interessati al litigio nato dalla d…
    · 18/02/1959 · 22 citazioni Riassunto
  4. 4
    Imposizione d'una società d'assicurazione sulla vita avente sede in un cantone e proprietà fondiaria in un altro, quando entrambi i cantoni impongono la sostanza netta e il reddito netto
    · 13/06/1967 · 17 citazioni
  5. 5
    Diritto fiscale cantonale
    · 12/12/1966 · 17 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 46 cpv. 2 CF
    · 07/07/1965 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Mehrwertsteuer, Steuerperioden 2011-2015
    · 16/12/2022 · 16 citazioni de Riassunto
  • Zuweisung in die Sonderschule
    · 23/05/2017 · 16 citazioni de
  • 06/02/2019 · 15 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.