Art. 46 Cost.
Attuazione e esecuzione del diritto federale
1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.
2 Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.
3 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 8 cpv. 2, art. 19 e 62 Cost., così come art. 20 LDis43 citazioni
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2Canone di ricezione per la radio e la televisione; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto30 citazioni
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3Doppia imposizione. 1. L'eccezione tratta dal fatto che un Cantone è decaduto dal suo diritto d'imposizione perchè l'ha allegato tardivamente può essere sollevata soltanto dai Cantoni interessati al litigio nato dalla d…22 citazioni
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4Imposizione d'una società d'assicurazione sulla vita avente sede in un cantone e proprietà fondiaria in un altro, quando entrambi i cantoni impongono la sostanza netta e il reddito netto17 citazioni
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5Diritto fiscale cantonale17 citazioni
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6Art. 46 cpv. 2 CF14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrwertsteuer, Steuerperioden 2011-201516 citazioni
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Zuweisung in die Sonderschule16 citazioni
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15 citazioni06/02/2019 · 15 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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