Fatti
- La legge cantonale sulle imposte statali e comunali (StG) del Cantone di San Gallo prevede un'imposta minima dell'1 per mille del valore di mercato ufficiale dei beni immobili situati nel Cantone di proprietà di persone giuridiche, se tale imposta supera di oltre 200 franchi le imposte ordinarie. Sono escluse le cooperative e le associazioni che svolgono compiti nell'edilizia abitativa sociale. - Diverse cooperative, una società per azioni e un'associazione hanno presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro queste disposizioni, in quanto violerebbero il principio di uguaglianza giuridica (art. 4 Cost.) e il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 46 cpv. 2 Cost.).Legge
- Il Tribunale federale afferma che il principio di tassazione in base alla capacità contributiva vincola il legislatore fiscale, ma gli conferisce un ampio margine di discrezionalità entro tale quadro. Un'imposta minima sulla proprietà immobiliare di persone giuridiche può essere giustificata se il loro utile e il capitale non riflettono adeguatamente la loro effettiva capacità contributiva. - Per le società immobiliari e le cooperative con grandi…