Fatti
Il caso riguarda la questione se sui canoni di ricezione radio e televisiva in Svizzera sia dovuta l'imposta sul valore aggiunto. A. aveva pagato il canone di ricezione, ma non aveva versato l'imposta sul valore aggiunto del 2,5% ivi inclusa. L'Ufficio svizzero di riscossione dei canoni di ricezione radio e televisiva (Billag) ha disposto che A. dovesse pagare l'imposta sul valore aggiunto.
A. ha presentato reclamo contro questa decisione. Il Tribunale amministrativo federale in un primo momento non è entrato nel merito del reclamo, in quanto riteneva competenti i tribunali civili. Successivamente, A., la Billag e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) hanno presentato ricorso al Tribunale federale. Quest'ultimo ha rinviato il caso al Tribunale amministrativo federale per una valutazione nel merito.
Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il reclamo di A. Pertanto, A. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e annulla la decisione impugnata. Esso giunge alla conclusione che i canoni di ricezione radio e televisiva non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
È centrale il fatto che né la Confederazione né la Billag forniscano ai soggetti obbligati al pagamento del canone una prestazione nel senso di uno scambio di prestazioni. Il canone di ricezione serve infatti al finanziamento dell'offerta radiotelevisiva pubblica, ma non esiste un nesso diretto tra il canone e il consumo dei programmi finanziati. Si tratta piuttosto di un tributo…