Art. 18 LIVA
Principio
1 Soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.
2 In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione:
- a. i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 46 cpv. 2 della Costituzione federale;
- b. i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico;
- c. i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua;
- d. i doni;
- e. i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti;
- f. i dividendi e altre quote di utili;
- g. i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un’unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali;
- h. gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi;
- i. gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili;
- j. le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo;
- k. i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all’estero esente dall’imposta in virtù dell’articolo 23 cpv. 2 n. 1;
- l. gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane.
3 Se una collettività pubblica indica espressamente al beneficiario che i mezzi finanziari da essa versatigli costituiscono un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico, tali mezzi sono considerati un sussidio o altro contributo di diritto pubblico ai sensi del cpv. 2 lett. a.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Canone di ricezione per la radio e la televisione; assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto81 citazioni
-
2Condizioni alle quali si può dedurre l'imposta precedente (nel caso concreto sull'acquisto di opere d'arte)78 citazioni
-
3Via di ricorso nel caso di liti riguardo al trasferimento dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di rapporti di diritto privato e di diritto pubblico (qui: delega)73 citazioni
-
4Art. 11 cpv. 1 della legge (del Canton San Gallo) del 31 marzo 1977 sui contributi cantonali a scuole private speciali nella versione del 23 settembre 200763 citazioni
-
5Condizioni formali che permettono di ottenere un'opzione giuridicamente corretta per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta sul valore aggiunto (qui: contributi relativi a un torneo in un club di golf)60 citazioni
-
6Esclusione dall'imposta dell'attività di "mediazione" in ambito finanziario; conferma del cambiamento di prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni30 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
53 citazioni
-
49 citazioni
-
41 citazioni06/02/2019 · 41 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.