Fatti

La controversia verte sulla questione di come interpretare il termine "intermediazione" ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e della LIVA. L'istanza precedente riteneva che vi fosse un'intermediazione ai sensi di questa disposizione solo se l'intermediario agiva in qualità di rappresentante diretto del prestatore del servizio. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), d'altra parte, sostiene che il concetto di intermediazione debba essere interpretato in modo più ampio e non dipenda dall'esistenza di una rappresentanza diretta ai fini dell'IVA. L'analisi degli elementi interpretativi sistematici e storici mostra che il concetto di intermediazione di cui all'art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. a-e LIVA non deve essere collegato alle regole sull'imputazione della prestazione di cui all'art. 20 LIVA. Piuttosto, il concetto di intermediazione deve essere interpretato indipendentemente dal fatto che l'intermediario agisca in rappresentanza diretta o meno. Ciò che conta è se una persona influisce in modo causale sulla conclusione di un contratto nell'ambito del traffico monetario e finanziario tra due parti, senza essere essa stessa parte del contratto intermediato e senza avere un interesse proprio al contenuto del contratto.

Legge

Il Tribunale federale giunge alla conclusione che il cambiamento di prassi dell'AFC, che…