Art. 20 LIVA

Attribuzione delle prestazioni

1 Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.
2 Se una persona agisce in nome e per conto di un’altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato se il rappresentante:
  1. a. può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e b. comunica espressamente l’esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione o l’esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.
3 Se il cpv. 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esclusione dall'imposta dell'attività di "mediazione" in ambito finanziario; conferma del cambiamento di prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni
    · 17/07/2019 · 18 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.