Fatti

Parti: A.X. (ricorrente 1), B.X. (ricorrente 2), C.X. (opponente 2), Procura generale del Canton Berna.

Fatti: A.X. e C.X. erano coniugi e avevano un cane di nome "E.". Dopo la separazione ad aprile 2012, C.X. prese il cane e non lo restituì. Il 22 giugno 2012, A.X., B.X. e D. tentarono di prendere il cane con la forza da C.X., il che portò a una colluttazione. C.X. usò spray al peperoncino e A.X. riuscì infine a portare via il cane.

Procedura di primo grado: Il Tribunale regionale Berna-Mittelland condannò A.X., B.X. e D. per atti di violenza e li assolse dall'accusa di rapina. La Corte superiore del Canton Berna confermò la condanna e respinse le richieste di sospensione del procedimento penale.

Ricorso: A.X. e B.X. presentarono ricorso al Tribunale federale contro la condanna per atti di violenza e chiesero la sospensione del procedimento penale.

Legge

I ricorrenti sostennero che il procedimento penale contro di loro per atti di violenza fosse già stato definitivamente sospeso e che una nuova condanna violasse il principio "ne bis in idem". La precedente istanza aveva respinto questa tesi, ritenendo che l'episodio del 22 giugno 2012 non fosse coperto dalla decisione di sospensione.

Il Tribunale federale stabilì che la sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 55a CP equivale al ritiro della denuncia penale e si applica pertanto a tutti i…