Art. 55a CP
Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima
1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se:
- a. la vittima è: 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e c. la sospensione appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.
2 Il pubblico ministero o il giudice può obbligare l’imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione del procedimento. Il pubblico ministero o il giudice informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.
3 La sospensione non è ammessa, se:
- a. l’imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l’integrità della persona, la libertà personale o l’integrità sessuale;
- b. nei confronti dell’imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del cpv. 1 lett. a.
4 La sospensione è limitata a sei mesi. Il pubblico ministero o il giudice riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima.
5 Prima della fine del periodo di sospensione il pubblico ministero o il giudice procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l’abbandono del procedimento.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Abbandono del procedimento fondato sull'art. 55a CP; principio "ne bis in idem"; indivisibilità della querela e della desistenza dalla stessa14 citazioni
-
2Effetti procedurali della riparazione (art. 53 CP)10 citazioni
-
3Art. 52-54 CP (impunità)9 citazioni
-
4Ricorso cantonale contro una decisione di rifiuto della sospensione del procedimento; rimedio giuridico e legittimazione dell'imputato1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
17 citazioni
-
8 citazioni
-
Kosten und Entschädigung nach Einstellung gemäss Art. 55a StGB; Willkür8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.