Art. 55a CP

Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima

1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se:
  1. a. la vittima è: 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e c. la sospensione appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.
2 Il pubblico ministero o il giudice può obbligare l’imputato a partecipare a un programma di prevenzione della violenza durante la sospensione del procedimento. Il pubblico ministero o il giudice informa sulle misure adottate il servizio cantonale competente per i casi di violenza domestica.
3 La sospensione non è ammessa, se:
  1. a. l’imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l’integrità della persona, la libertà personale o l’integrità sessuale;
  2. b. nei confronti dell’imputato è stata pronunciata una pena od ordinata una misura; e c. il reato è stato commesso contro una vittima ai sensi del cpv. 1 lett. a.
4 La sospensione è limitata a sei mesi. Il pubblico ministero o il giudice riprende il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se risulta che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima.
5 Prima della fine del periodo di sospensione il pubblico ministero o il giudice procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l’abbandono del procedimento.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Abbandono del procedimento fondato sull'art. 55a CP; principio "ne bis in idem"; indivisibilità della querela e della desistenza dalla stessa
    · 23/12/2016 · 14 citazioni Riassunto
  2. 2
    Effetti procedurali della riparazione (art. 53 CP)
    · 27/11/2008 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 52-54 CP (impunità)
    · 08/07/2013 · 9 citazioni Riassunto
  4. 4
    Ricorso cantonale contro una decisione di rifiuto della sospensione del procedimento; rimedio giuridico e legittimazione dell'imputato
    · 09/07/2024 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.