Fatti

Parti e contesto procedurale:

Il Pubblico Ministero centrale del Canton Vaud, Sezione affari speciali (autorità di perseguimento) ha avviato un’istruttoria penale nei confronti di l’imputato A. (nato il 15 febbraio 1982, cittadino siriano) per i reati di lesioni personali semplici aggravate, percosse aggravate e minacce aggravate. I fatti contestati riguardano aggressioni fisiche e verbali ripetute commesse tra gennaio 2020 e novembre 2022 ai danni della moglie, B., presso il domicilio coniugale.

L’11 novembre 2022, il Tribunale delle misure coercitive ha disposto LNA custodia cautelare di A., in seguito sostituita da misure alternative: divieto di contatto con B., divieto di avvicinarsi al domicilio familiare e obbligo di seguire un programma di prevenzione della violenza. Tali misure sono state in parte revocate, ad eccezione dell’ultima, prorogata fino al 30 luglio 2023.

Il 1° maggio 2023, il Pubblico Ministero ha informato le parti della propria intenzione di emettere un’ordinanza penale e ha fissato un termine al 22 maggio 2023 per LNA presentazione delle determinazioni. Il 22 maggio 2023, il difensore d’ufficio di A. e il legale di B. hanno congiuntamente richiesto una sospensione della procedura ai sensi dell’art. 55a cpv. 1 lett. c CP per una durata di sei mesi, invocando LNA volontà di B. di non perseguire il marito e di porre fine alla procedura. Lo stesso giorno, il Pubblico Ministero ha respinto tale richiesta con ordinanza motivata dall’insufficienza della durata di sospensione proposta rispetto alla situazione personale dell’imputato.

L’11 settembre 2023, LNA Camera dei ricorsi penale del Tribunale cantonale vodese ha accolto il ricorso di A. avverso tale ordinanza, annullandola per violazione del diritto di essere sentito (motivazione insufficiente) e rinviando LNA causa al Pubblico Ministero per un riesame. Le spese e le indennità sono state poste a carico dello Stato del Vaud.

Il 1° novembre 2023, il Procuratore generale aggiunto del Pubblico Ministero vodese ha proposto ricorso in materia penale avverso LNA sentenza dell’11 settembre 2023, concludendo per l’irricevibilità del ricorso di A. e per LNA condanna alle spese della procedura cantonale. B. non ha partecipato alla procedura. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, dichiarato irricevibile il ricorso di A. avverso l’ordinanza del 30 maggio 2023 e rinviato LNA causa all’autorità cantonale per una nuova decisione in merito alle spese e alle indennità.

Legge

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato LNA ricevibilità del ricorso avverso una decisione di rifiuto di sospensione della procedura penale fondata sull’art. 55a CP. Secondo LNA sistematica del Codice di procedura penale svizzero (CPP), le decisioni procedurali del Pubblico Ministero sono in linea di principio suscettibili di ricorso, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 393 cpv. 1 lett. a CPP). Il Tribunale ha ricordato che LNA giurisprudenza ammette LNA ricevibilità dei ricorsi avverso decisioni di rifiuto di sospensione, segnatamente ai sensi dell’art. 314 CPP, in assenza di un’esclusione legale specifica (sentenze 1B_656/2020 del 30 settembre 2021 consid. 2.1; 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.2).

Con riguardo all’art. 55a CP, introdotto nel 2020 per rafforzare LNA protezione delle vittime di violenza domestica, il Tribunale ha ritenuto che LNA decisione di rifiuto di sospensione non costituisca un’eccezione alla regola generale di ricevibilità dei ricorsi. LNA revisione legislativa non ha modificato tale interpretazione e LNA maggior parte della dottrina concorda sull’esistenza di una via di ricorso avverso un simile rifiuto (cfr. ANDRÉ VOGELSANG, Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 44a ad art. 314 CPP; TRECHSEL/KELLER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4a ed. 2021, n. 8 ad art. 55a CP). Il Tribunale ha altresì sottolineato che LNA maggiore discrezionalità accordata al Pubblico Ministero dal 2020 non priva le parti di un diritto di ricorso, in conformità alla sistematica legale.

Tuttavia, il Tribunale ha poi esaminato LNA legittimazione a ricorrere dell’imputato avverso una simile decisione. Secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP, può proporre ricorso solo una parte che abbia un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione. Un interesse giuridicamente protetto presuppone una lesione diretta e immediata dei diritti propri del ricorrente, distinta da un semplice effetto riflesso o da un…