Art. 314 CPP
Sospensione
1 Il pubblico ministero può sospendere l’istruzione in particolare se:
- a. l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere;
- b. l’esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito;
- c. è in corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito;
- d. una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del reato.
2 Nel caso di cui al cpv. 1 lett. c, la sospensione è limitata a tre mesi; può essere prorogata di altri tre mesi, ma una volta sola.
3 Prima di sospendere il procedimento, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto.
4 Il pubblico ministero notifica la sospensione all’imputato, all’accusatore privato e alla vittima.
5 Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Abbandono del procedimento fondato sull'art. 55a CP; principio "ne bis in idem"; indivisibilità della querela e della desistenza dalla stessa4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sistierung des Strafverfahrens42 citazioni
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32 citazioni
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29 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.