Fatti
Il 15 gennaio 2014, la società [B. AG] ha presentato una denuncia penale contro [A.] per concorrenza sleale. Il denunciante gli rimprovera di essersi rivolto, in nome della società [C.] Ltd. (Russia), una concorrente del denunciante, a un partner commerciale del denunciante chiedendogli di rilasciare una lettera di raccomandazione per un prodotto, dando l'impressione che si trattasse di un prodotto della [C.] Ltd. In realtà, si trattava di un prodotto del denunciante.
Con ordinanza del 4 giugno 2014, la Procura di Baden ha sospeso il procedimento penale fino alla definizione definitiva del procedimento civile pendente presso il Tribunale distrettuale di Baden. Contro questa sospensione, [A.] ha presentato un ricorso, respinto dal Tribunale superiore del Canton Argovia il 17 dicembre 2014.
[A.] presenta ora un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e il rinvio del caso alla Procura con l'istruzione di riprendere il procedimento penale.
Legge
Il Tribunale federale ritiene legittima la sospensione del procedimento penale da parte della Procura. Ai sensi dell'art. 314 cpv. 1 lett. b CPS, la Procura può sospendere un'inchiesta se l'esito del procedimento penale dipende da un altro procedimento e appare opportuno attenderne l'esito. Nel caso in questione, esiste un stretto nesso materiale tra il procedimento penale contro il ricorrente e il procedimento civile pendente presso il Tribunale distrettuale di Baden, poiché in entrambi i procedimenti la questione se tra il denunciante e la società [C.] Ltd. esistesse un rapporto di concorrenza è di importanza fondamentale. L'assunzione di prove nel procedimento civile può pertanto…