Fatti

Parti e contesto procedurale:

Il 9 aprile 2010, l’automobilista (in seguito: il ricorrente) ha circolato sull’autostrada A1, nei pressi di Bellevue, in direzione di Ginevra, a una velocità di 132 km/h, mentre il limite consentito era di 100 km/h. Con decisione del 6 luglio 2010, il Servizio delle contravvenzioni del Canton Ginevra ha inflitto al ricorrente una multa di 600 franchi per infrazione agli articoli 27, 32 e 90 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), nonché agli articoli 4a e 5 dell’Ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale (ONC) e all’articolo 22 dell’Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr). Tale decisione è divenuta definitiva, poiché il ricorrente ha pagato LNA multa.

Con decisione del 2 settembre 2010, il Servizio delle automobili e della navigazione del Canton Vaud (SAN) ha ordinato il ritiro della patente di guida del ricorrente per LNA durata di un mese, qualificando l’infrazione come di media gravità. L’8 ottobre 2010, il SAN ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente avverso tale decisione.

Con sentenza del 28 gennaio 2011, LNA Corte di diritto amministrativo e pubblico del Tribunale cantonale del Canton Vaud ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso LNA decisione del SAN. Agendo mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di annullare tale sentenza e LNA decisione del SAN del 2 settembre 2010. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

Il ricorrente invocava LNA violazione del principio ne bis in idem, garantito dall’articolo 4 paragrafo 1 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dall’articolo 14 paragrafo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ONU-Patto II). Secondo tale principio, nessuno può essere perseguito o punito penalmente per un’infrazione per LNA quale è già stato assolto o condannato con una sentenza definitiva. Il ricorrente si fondava sulla sentenza Zolotoukhine c. Russia della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che ha interpretato il principio ne bis in idem come vietante qualsiasi prosecuzione o condanna per una seconda infrazione qualora questa si basi su fatti identici o sostanzialmente identici.

Il Tribunale federale ha ricordato che il diritto svizzero prevede una doppia procedura per le infrazioni stradali: una procedura penale, condotta dalle autorità giudiziarie, che sanziona le infrazioni con pene (multa, ammende pecuniarie, ecc.), e una procedura amministrativa, condotta dalle autorità cantonali, volta a disporre misure come il ritiro della patente di guida. Tale dualità è prevista dagli articoli 16 e seguenti LCStr per le misure amministrative e dagli articoli 90 e seguenti LCStr per le sanzioni penali. Il Tribunale federale ha ritenuto che tale doppia procedura non violi il principio ne bis in idem, poiché le due autorità non dispongono delle medesime competenze né dei medesimi tipi di sanzioni e le loro decisioni perseguono obiettivi distinti: LNA sanzione penale mira a punire l’infrazione, mentre LNA misura amministrativa ha una funzione preventiva ed educativa, volta a garantire LNA sicurezza stradale.

Il Tribunale federale ha altresì sottolineato che l’autorità amministrativa non può, in linea di principio, discostarsi dalle constatazioni di fatto di una sentenza penale passata in giudicato, al fine di evitare contraddizioni tra le decisioni giudiziarie e amministrative. Tale approccio garantisce LNA sicurezza giuridica e rispetta le garanzie procedurali previste dalla Costituzione federale e dalla CEDU. Il Tribunale federale ha ricordato che LNA…