Fatti
Parti: Persona accusata A. e Procura del Cantone di Nidvaldo.
Fatti: Il 25 maggio 2019, A. è stato rilevato alla velocità di 89 km/h in una zona a 40 km/h. La Procura ha emesso un'ordinanza penale per violazione grave intenzionale delle norme della circolazione (Art. 90 Abs. 2 LCStr). A. ha presentato reclamo, la Procura ha disposto una perizia che ha confermato la misurazione. Successivamente, la Procura ha proseguito il procedimento per violazione particolarmente grave intenzionale del limite di velocità (Art. 90 Abs. 3 e 4 LCStr) e ha presentato accusa, nonostante il ritiro del reclamo da parte di A.
Iter processuale: Il Tribunale cantonale di Nidvaldo ha condannato A. a una pena detentiva condizionale di 12 mesi. Il ricorso è stato respinto. A. ha presentato un reclamo in materia penale presso il Tribunale federale.
Legge
Il reclamo contro un'ordinanza penale comporta che il procedimento ritorni nella competenza della Procura. La Procura deve decidere, dopo l'assunzione delle prove, se mantenere l'ordinanza penale, archiviare il procedimento, emettere una nuova ordinanza penale o presentare accusa (Art. 355 Abs. 3 CPP). La persona accusata può ritirare il reclamo solo se la Procura mantiene l'ordinanza penale originale (Art. 355 Abs. 3 lit. a in combinato disposto con Art. 356 Abs. 1 e 3 CPP).
Nel caso in questione, la Procura ha deciso, sulla base delle prove raccolte, che la questione non poteva più essere risolta nel procedimento di ordinanza penale. L'eccesso di velocità era di almeno 50 km/h, il che richiedeva un'accusa per violazione particolarmente grave intenzionale del limite di velocità (Art. 90 Abs. 3 e 4 LCStr). La Procura non era quindi vincolata all'ordinanza penale originale, e il…