Fatti
Parti: Ricorrente X. contro la Procura generale del Canton Lucerna
Fatti:
- Il 10 novembre 2014, A. presentò una denuncia penale contro X. per coercizione e minaccia.
- La Procura del Canton Lucerna emise il 24 febbraio 2015 un'ordinanza penale con la quale X. fu condannato per coercizione e gli fu inflitta una pena pecuniaria condizionale nonché una multa.
- Nella stessa ordinanza penale, il procedimento per minaccia fu parzialmente archiviato, poiché A. non era stato messo in paura o terrore dalla minaccia.
- X. presentò opposizione, dopodiché la Procura emise una nuova ordinanza penale con un fatto imputato lievemente modificato, ma ignorò l'archiviazione parziale.
- Il Tribunale distrettuale di Willisau condannò X. il 17 marzo 2016 per coercizione e coercizione tentata.
- Il Tribunale cantonale di Lucerna confermò la sentenza di primo grado il 13 giugno 2017.
- X. presentò un ricorso in materia penale presso la Corte federale.
Questione principale: Se l'archiviazione parziale del procedimento per minaccia osti a una condanna per (tentata) coercizione.
Legge
La Procura può archiviare il procedimento completamente o parzialmente (Art. 319 cpv. 1 CPP). Un'archiviazione parziale è possibile solo se sono da valutare diversi fatti o azioni nel senso processuale, che possono essere trattati separatamente. Un'archiviazione parziale non è ammessa se si tratta semplicemente di una diversa valutazione giuridica dello stesso fatto.
Il principio 'ne bis in idem' (Art. 11 cpv. 1 CPP) vieta una nuova persecuzione penale per lo stesso fatto. Una decisione di archiviazione passata in giudicato equivale a una decisione finale di assoluzione (Art. 320 cpv. 4 CPP). L'identità del fatto è data se i due procedimenti penali si basano su fatti identici o sostanzialmente uguali.
Nel caso in questione, si tratta dello stesso fatto che costituisce la base sia per l'accusa di…