Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra un'assicurata e l'Ufficio AI di Berna nonché il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna. L'assicurata ha fatto valere una violazione del suo diritto di essere ascoltata, sostenendo che la relazione peritale del 6 novembre 2002 non le è stata comunicata prima dell'emissione della decisione. La procedura si è svolta come segue: - Il 16 marzo 2001, l'Ufficio AI ha informato l'assicurata che era necessaria una perizia medica da parte della MEDAS e che poteva chiedere una decisione impugnabile se non era d'accordo. L'assicurata non ha sollevato obiezioni. - La relazione peritale è stata redatta il 6 novembre 2002, ovvero prima dell'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003. - La decisione è stata emessa il 10 gennaio 2003, dopo l'entrata in vigore della LPGA.Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che:1. L'art. 42 cpv. 2 LPGA prevede che le parti non devono essere ascoltate prima delle decisioni impugnabili. Questa disposizione costituisce una regolamentazione esaustiva del diritto di essere ascoltati nella procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, senza possibilità di fare riferimento alla legge sulla procedura amministrativa (PA).
2. L'amministrazione ha l'obbligo di chiarire i fatti determinanti prima di emettere la sua decisione e non può rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Tuttavia, ulteriori misure istruttorie possono…