Art. 82 LPGA
Disposizioni transitorie
1 Le disposizioni materiali della presente legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Su richiesta le rendita d’invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate in seguito a colpa dell’assicurato saranno tuttavia riesaminate e, se necessario, fissate nuovamente secondo l’articolo 21 capoversi 1 e 2, al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
2 …
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Art. 82 cpv. 1 LPGA: Applicabilità intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA in caso di prestazioni durevoli158 citazioni
-
2Eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in c…142 citazioni
-
3Diritto applicabile128 citazioni
-
4In questa misura, la disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA si estende ugualmente alle regolamentazioni cantonali negative. (consid. 5)113 citazioni
-
5Art. 82 cpv. 2 LPGA: Validità delle disposizioni cantonali di procedura63 citazioni
-
6Art. 104 LAM: Sospensione dei termini in caso di regolamentazione cantonale negativa61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Invalidenversicherung (Einkommensvergleich; Invalidenrente)7 citazioni
-
4 citazioni08/11/2007 · 4 citazioni de
-
4 citazioni18/02/2004 · 4 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.