Art. 82 LPGA

Disposizioni transitorie

1 Le disposizioni materiali della presente legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Su richiesta le rendita d’invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate in seguito a colpa dell’assicurato saranno tuttavia riesaminate e, se necessario, fissate nuovamente secondo l’articolo 21 capoversi 1 e 2, al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
2 …

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 82 cpv. 1 LPGA: Applicabilità intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA in caso di prestazioni durevoli
    · 05/07/2004 · 158 citazioni Riassunto
  2. 2
    Eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria, per il resto occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in c…
    · 04/06/2004 · 142 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto applicabile
    · 23/01/2003 · 128 citazioni Riassunto
  4. 4
    In questa misura, la disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA si estende ugualmente alle regolamentazioni cantonali negative. (consid. 5)
    · 26/08/2005 · 113 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 82 cpv. 2 LPGA: Validità delle disposizioni cantonali di procedura
    · 31/03/2004 · 63 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 104 LAM: Sospensione dei termini in caso di regolamentazione cantonale negativa
    · 26/08/2005 · 61 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Invalidenversicherung (Einkommensvergleich; Invalidenrente)
    · 11/07/2024 · 7 citazioni de Riassunto
  • 08/11/2007 · 4 citazioni de
  • 18/02/2004 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.