Fatti

Il ricorrente [A.] , nato nel 1989, ha conseguito la maturità nel 2008 e ha iniziato nel 2009 gli studi di informatica, che ha interrotto nel 2012. Il 6 agosto 2012 ha iniziato un tirocinio biennale come specialista del commercio al dettaglio AFC, che ha concluso con successo il 5 agosto 2014. Il 1° ottobre 2015, l'AI ha sospeso le sue prestazioni. Il 16 giugno 2016, [A.] si è nuovamente annunciato all'AI per il percepimento di prestazioni, in quanto il suo stato di salute era peggiorato. Dopo un intervento chirurgico al midollo spinale nel dicembre 2016 e varie misure di integrazione dell'AI, quest'ultima gli ha accordato a partire dal 1° febbraio 2018 un contributo di assistenza e a partire dal 1° dicembre 2017 un'indennità per menomazione grave. Il 31 luglio 2021, [A.] ha concluso una formazione di impiegato di commercio AFC durata dal 12 agosto 2019 al 31 luglio 2021 ed è entrato in servizio al 50% in un posto di lavoro commerciale a partire dal 1° agosto 2021.

Legge

L'istanza precedente ha fissato il diritto a rendita del ricorrente come segue: - Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2017, diritto a una rendita parziale di un quarto - Dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, diritto a una mezza rendita d'invalidità - Dal 1° al 30 novembre 2021, diritto a una rendita parziale di un quarto Il Tribunale federale conferma questa determinazione, ad eccezione di un'evidente svista nel dispositivo della sentenza, che viene corretta nel senso che il ricorrente ha diritto a una rendita parziale di un quarto dal 1° al 30 novembre 2021. Ai fini del…