Art. 26bis OAI
Determinazione del reddito con invalidità
1 Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 cpv. 3. In deroga all’articolo 25 cpv. 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 cpv. 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
3 Al valore determinato in base a valori statistici secondo il cpv. 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Reddito da invalido; deduzione dal salario statistico220 citazioni
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2Supplemento di rendita in caso d'invalidità precoce4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Invalidenversicherung (Einkommensvergleich; Invalidenrente)38 citazioni
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Unfallversicherung (Invalidenrente, Einkommensvergleich, Invalideneinkommen)34 citazioni
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Assicurazione invalidità31 citazioni
Ultime sentenze del TF
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