Art. 26bis OAI

Determinazione del reddito con invalidità

1 Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2 Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 cpv. 3. In deroga all’articolo 25 cpv. 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 cpv. 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
3 Al valore determinato in base a valori statistici secondo il cpv. 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Reddito da invalido; deduzione dal salario statistico
    · 08/07/2024 · 220 citazioni Riassunto
  2. 2
    Supplemento di rendita in caso d'invalidità precoce
    · 21/11/2011 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Invalidenversicherung (Einkommensvergleich; Invalidenrente)
    · 11/07/2024 · 38 citazioni de Riassunto
  • Unfallversicherung (Invalidenrente, Einkommensvergleich, Invalideneinkommen)
    · 12/07/2024 · 34 citazioni de Riassunto
  • Assicurazione invalidità
    · 31/07/2025 · 31 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.