Fatti

L’assicurato, nato nel 1974, è giunto in Svizzera nel 1992 e ha lavorato nel settore edile. Dopo un infortunio occorsogli nel febbraio 2018 con lesione al ginocchio, ha presentato domanda di prestazioni all’Assicurazione invalidità (AI) svizzera nel agosto 2018. L’ufficio AI di Basilea Città gli ha riconosciuto, con decisione del 9 novembre 2022, una rendita intera a decorrere dal febbraio 2019 e, dal giugno 2022 – tenuto conto di una detrazione del 10 % dal salario tabellare – una rendita del 54 % di una rendita AI intera.

L’assicurato ha impugnato tale decisione con ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Basilea Città. Il tribunale ha accolto il ricorso e gli ha riconosciuto, dal giugno 2022, una rendita del 59 % di una rendita AI intera, concedendo in deroga alla decisione impugnata una detrazione del 15 % dal salario tabellare.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale avverso tale sentenza. In particolare, ha eccepito la violazione delle norme emanate dal potere esecutivo in materia di detrazione dal salario tabellare nonché violazioni di legge in relazione all’inizio del diritto alle prestazioni e al momento della riduzione della rendita.

Legge

1. Basi giuridiche e ambito di delega La determinazione del grado d’invalidità si fonda sull’art. 28a cpv. 1 LAI in combinato disposto con l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale è abilitato a disciplinare i redditi da lavoro rilevanti per la determinazione del grado d’invalidità nonché i fattori di correzione applicabili. La giurisprudenza finora vigente conosceva due strumenti di correzione centrali: la detrazione dal salario tabellare e la parallelizzazione. La detrazione dal salario tabellare serviva a considerare fattori personali e professionali quali l’età, gli anni di servizio o la categoria di soggiorno, che possono influenzare l’ammontare del salario.

2. Interpretazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI La disposizione controversa prevede che, in caso di capacità funzionale pari o inferiore al 50 %, sia operata una detrazione forfettaria del 10 % dal reddito d’invalidità determinato statisticamente. L’UFAS ritiene che tale regolamentazione sia esaustiva e che ulteriori detrazioni siano inammissibili. Il Tribunale federale giunge invece alla conclusione che l’art. 26bis cpv. 3 OAI nella versione del 3 novembre 2021 ecceda l’ambito di delega, poiché ignora in larga parte la giurisprudenza finora vigente in materia di detrazione dal salario tabellare e non offre una compensazione sufficiente per le molteplici fattispecie.

3. Volontà del legislatore e materiali preparatori I materiali preparatori alla revisione della LAI mostrano che il legislatore intendeva sostanzialmente mantenere la prassi finora vigente in materia di determinazione dell’invalidità. La relazione sulla revisione legislativa sottolinea che la prassi finora applicata avrebbe dovuto essere recepita nel regolamento. L’uso dell’articolo determinativo nell’art. 28a cpv. 1 LAI («i fattori di correzione») indica che il Consiglio federale avrebbe dovuto fare riferimento alla giurisprudenza finora vigente. Non era quindi nelle intenzioni del legislatore una regolamentazione esaustiva della detrazione dal salario tabellare.

4. Interpretazione sistematica e teleologica L’unità dell’ordinamento giuridico richiede un’applicazione armonizzata della determinazione del grado d’invalidità in tutti i rami delle assicurazioni sociali. Una regolamentazione esaustiva nell’OAI comporterebbe risultati diversi…