Art. 28b LAI

Determinazione dell’importo della rendita

1 L’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.
2 Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
3 Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
4 Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti: Grado d’invalidità Quota percentuale 49 % 47,5 % 48 % 45 % 47 % 42,5 % 46 % 40 % 45 % 37,5 % 44 % 35 % 43 % 32,5 % 42 % 30 % 41 % 27,5 % 40 % 25 %

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Reddito da invalido; deduzione dal salario statistico
    · 08/07/2024 · 131 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto applicabile ad una fattispecie intertemporale
    · 27/05/2024 · 89 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione invalidità
    · 11/01/2023 · 47 citazioni de Riassunto
  • Assicurazione per l'invalidità (rendita per invalidità)
    · 27/01/2025 · 45 citazioni de Riassunto
  • Invalidenversicherung (Wiedererwägung; prozessuale Revision; materielle Revision)
    · 08/02/2023 · 33 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.