Art. 28b LAI
Determinazione dell’importo della rendita
1 L’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera.
2 Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità.
3 Se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera.
4 Se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti: Grado d’invalidità Quota percentuale 49 % 47,5 % 48 % 45 % 47 % 42,5 % 46 % 40 % 45 % 37,5 % 44 % 35 % 43 % 32,5 % 42 % 30 % 41 % 27,5 % 40 % 25 %
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Reddito da invalido; deduzione dal salario statistico131 citazioni
-
2Diritto applicabile ad una fattispecie intertemporale89 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Assicurazione invalidità47 citazioni
-
Assicurazione per l'invalidità (rendita per invalidità)45 citazioni
-
Invalidenversicherung (Wiedererwägung; prozessuale Revision; materielle Revision)33 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.