Fatti

Il ricorrente A., nato nel 1999, ha fatto uso regolare di cannabis a partire dall’estate del 2015 ed è stato segnalato per la prima volta nel febbraio 2016 all’Ufficio IV di Basilea Città (parte resistente) per la richiesta di prestazioni. A causa di un disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) diagnosticato dall’undicesimo anno di età sono state intraprese diverse misure professionali. Nel marzo 2018 l’Ufficio IV ha imposto oneri di riduzione del danno, tra cui un trattamento psichiatrico stazionario e l’astinenza dalle droghe. A causa dell’impossibilità di adempiere agli oneri, è stato negato il diritto a ulteriori misure professionali.

Nel marzo 2020 A. si è nuovamente segnalato. L’Ufficio IV ha concesso a partire da gennaio 2021 una formazione di base in un centro di integrazione. Una perizia psichiatrica del maggio 2022 ha attestato un grado d’invalidità del 28 %, in seguito al quale l’Ufficio IV ha negato il diritto a una rendita. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Basilea Città ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale l’annullamento della sentenza cantonale e la concessione di una rendita IV a partire dal 1° gennaio 2022 pari almeno al 42,5 %. L’Ufficio IV ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare una presa di posizione.

Legge

2.1 Oggetto del contendere: Il ricorso concerne la questione se il giudice di grado inferiore abbia violato il diritto federale confermando la decisione dell’Ufficio IV del 7 novembre 2022 nella parte in cui ha negato il diritto a una rendita d’invalidità per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il ricorrente sostiene che da tale data debba essere applicato il nuovo diritto (art. 26 cpv. 6 OAI nella versione del 3 novembre 2021), il che comporterebbe un grado d’invalidità del 47 % e quindi il diritto a una rendita del 42,5 %.

2.2 Accertamenti non contestati: Il giudice di grado inferiore ha accertato, senza contestazione, che il ricorrente non ha completato una formazione professionale a causa delle sue limitazioni di salute e che le circostanze di fatto rilevanti per l’esame del diritto a una rendita non si sono modificate in modo rilevante ai fini della revisione dal settembre 2020. L’Ufficio IV e il tribunale cantonale hanno determinato il reddito valido ai fini del confronto reddituale ai sensi dell’art. 16 LPGA applicando la versione dell’art. 26 OAI in vigore fino al 31 dicembre 2021 e hanno accertato un grado d’invalidità del 28 %, negando così il diritto a una rendita.

3.1 Applicabilità del nuovo diritto: Il ricorrente censura il tribunale cantonale per aver determinato il reddito valido rilevante a decorrere dal 1° gennaio 2022 su una base giuridica errata, applicando la versione precedente dell’art. 26 OAI. Egli sostiene che da tale data si applichino i principi generali del diritto intertemporale e che debba essere applicato il nuovo diritto (art. 26 cpv. 6 OAI). La parte resistente sostiene che le disposizioni transitorie di cui alla lett. b delle Disposizioni transitorie OAI (Disposizioni transitorie OAI) escludano un esame revisionale del diritto a una rendita secondo le nuove disposizioni, poiché il ricorrente non aveva ottenuto una rendita prima del 1° gennaio 2022.

4.1 Diritto intertemporale: I principi generali del diritto intertemporale prevedono che, in caso di modifica del diritto, siano applicabili le norme vigenti al momento della realizzazione della fattispecie che produce effetti giuridici. In caso di fattispecie permanente che si è realizzata in parte prima e in parte dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, il diritto a una rendita d’invalidità deve essere esaminato per il primo periodo secondo le disposizioni del diritto anteriore e per il secondo periodo secondo le nuove norme. Le disposizioni transitorie…