Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente ([A.] , nato nel 1966) lavorava dal 1998 come aiuto macellaio presso la [B. AG] e il 6 settembre 2005 subì un infortunio sul lavoro, riportando una lesione alla mano destra. L’assicurazione di ramo (oggi: Assicurazione di ramo) si fece carico delle cure mediche e corrispose un’indennità giornaliera. Con provvedimento del 17 luglio 2006 e confermato dalla decisione in opposizione del 1° dicembre 2006, chiuse il caso riconoscendo un’indennità per menomazione dell’integrità del 5%. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo annullò la decisione in opposizione e rinviò la causa per l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici (decisione del 18 settembre 2007). Il Tribunale federale non entrò nel merito del ricorso proposto contro tale decisione (sentenza 8C_643/2007 del 3 luglio 2008).
Il 21 novembre 2006 il ricorrente si rivolse per la prima volta all’Assicurazione invalidità (AI – Ufficio del Cantone San Gallo) per richiedere prestazioni, poiché dal giorno dell’infortunio soffriva di dolori alle dita, al braccio e alla spalla destri. Sulla base di una perizia polidisciplinare del 29 aprile 2008, l’AI negò il diritto a una rendita con un grado d’invalidità dello 0%. Il Tribunale delle assicurazioni respinse il ricorso proposto contro tale decisione il 3 febbraio 2011. Il 14 giugno 2012 il ricorrente si rivolse nuovamente all’AI per richiedere prestazioni. Sulla base di una perizia polidisciplinare del 30 ottobre 2013, l’AI negò nuovamente il diritto a una rendita (grado d’invalidità 0%). Il Tribunale delle assicurazioni respinse il ricorso (decisione del 24 agosto 2017).
Il 17 gennaio 2019 il ricorrente presentò una nuova domanda di prestazioni a causa di disturbi psichici lamentati dal giorno dell’infortunio, domanda che l’AI non prese in considerazione (provvedimento del 13 giugno 2019). Il Tribunale delle assicurazioni annullò il provvedimento e obbligò l’AI a esaminare la nuova domanda (decisione del 6 agosto 2020). Dopo aver acquisito una perizia polidisciplinare del 8 novembre 2021 (perizia ZMB) e aver effettuato ulteriori accertamenti, l’AI negò il diritto a una rendita con un grado d’invalidità del 16% (provvedimento del 30 maggio 2023).
Il ricorso proposto dal ricorrente contro tale provvedimento fu respinto dal Tribunale delle assicurazioni, che determinò un grado d’invalidità ‘massimo al 30%’ (decisione del 28 marzo 2024). Con ricorso in materia di diritto pubblico, il ricorrente chiede che la causa sia rinviata alla prima istanza o alla controparte per l’acquisizione di una perizia polidisciplinare conforme alle prescrizioni di legge, previa revoca della sentenza cantonale. In via subordinata chiede, previa revoca della sentenza cantonale, il riconoscimento di una pensione d’invalidità con un grado d’invalidità pari almeno al 40%.
Legge
Esame giuridico e parametri di valutazione:
Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 95 segg. LTF e verifica la violazione del diritto. Applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e si basa sul fatto accertato dalla prima istanza (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che tale fatto non sia stato accertato in modo palesemente errato o in violazione del diritto federale (art. 105 cpv. 2 LTF). Il ricorso deve essere debitamente motivato nelle doglianze addotte (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Le doglianze concernenti l’accertamento del fatto sono soggette al principio della censura qualificata e devono dimostrare un errore manifesto o l’arbitrarietà (art. 106 cpv. 2 LTF).
Diritto intertemporale e verifica del diritto alla rendita:
Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le disposizioni revisionate della LAI e della LPGA (ulteriore sviluppo dell’AI [WEIV]). In caso di situazione permanente che si è verificata in parte prima e in parte dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, il diritto a una pensione d’invalidità deve essere esaminato per il primo periodo secondo le disposizioni del diritto anteriore e per il secondo periodo secondo le nuove norme. Restano riservate le particolari disposizioni transitorie (DTF 150 V 323 consid. 4.2).
Revisione del diritto alla rendita e valutazione delle prove:
Un motivo di revisione sussiste qualora le circostanze di fatto siano mutate in modo sostanziale dopo il riconoscimento della rendita e siano idonee a influenzare il grado d’invalidità e quindi il diritto alla rendita. Ciò include il miglioramento della capacità lavorativa a seguito di un adattamento o di un’abitudine alla disabilità. La pensione d’invalidità può essere revisionata non solo in caso di mutamento sostanziale dello stato di salute, ma anche qualora le ripercussioni sulla capacità lavorativa dello stato di salute, rimasto invariato, siano cambiate in modo considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5; sentenza 9C_297/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1).
Alle perizie acquisite nel procedimento amministrativo da parte di medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante, a meno che non sussistano indizi concreti contro l’affidabilità dell’expertise (DTF 125 V 351 consid. 3b/FF). Le valutazioni mediche interne all’assicurazione (ad es. rapporti RAD) non possono essere considerate dotate di forza probante senza acquisizione di una perizia esterna qualora sussistano dubbi sulla loro affidabilità e coerenza (DTF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4).
Valutazione della perizia ZMB e della prima istanza:
La prima istanza ha attribuito piena forza probante alla perizia ZMB, definita ‘in ogni aspetto convincente’, e ne ha dedotto che al ricorrente, nel periodo rilevante, sarebbe stata ragionevolmente esigibile un’attività lavorativa ‘almeno al 70%’. Il ricorrente contesta che il giudice cantonale, nel determinare la capacità lavorativa, si sia discostato dalla perizia ZMB oltre i limiti delle proprie competenze. Nonostante la perizia ZMB avesse esplicitamente escluso l’addizione del fabbisogno di pause aumentato e della riduzione della produttività del 20% secondo le indicazioni degli esperti ZMB, il giudice cantonale…