Fatti
La ricorrente, nata nel 1966, si è annunciata nel agosto 2019 alla cassa di assicurazione per l’invalidità (AI-Cassa di Soletta) per la richiesta delle prestazioni. Dopo accertamenti medici, in particolare una perizia bidisciplinare delle dott.sse med. [B.] (specialista in medicina generale interna e reumatologia) e [C.] (specialista in psichiatria e psicoterapia) del 26 marzo 2021 (con parere del 14 febbraio 2022), nonché una procedura di preavviso, la AI-Cassa di Soletta ha determinato un grado d’invalidità del 31 % a partire dal marzo 2020 e del 39 % dal gennaio 2024. Con decisione del 4 marzo 2024 ha negato il diritto a una rendita d’invalidità nonché a misure di reintegrazione professionale.
La ricorrente ha proposto ricorso contro tale decisione al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, che lo ha respinto con sentenza del 21 febbraio 2025, nella misura in cui vi ha dato seguito. La ricorrente ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto o l’annullamento della sentenza cantonale e della decisione della AI-Cassa nonché la rimessione della causa per ulteriori accertamenti e una nuova decisione, o in via subordinata, la concessione di una rendita al quarto dal 1° marzo 2020 (in subordine dal 1° gennaio 2024) nonché la rimessione della causa per l’esame di misure professionali.
Legge
Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico come mezzo di impugnazione riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF). Un’istanza puramente cassatoria è ammissibile se il giudice di grado inferiore ha insufficientemente accertato il fatto o non ha dato seguito a un ricorso. Nel caso di specie, il giudice cantonale ha esaminato nel merito la pretesa alla rendita d’invalidità, mentre non ha dato seguito al ricorso per quanto concerne la pretesa a misure di reintegrazione professionale. Le istanze cassatorie sono quindi ammissibili e il Tribunale federale dà seguito al ricorso.
Il Tribunale federale applica il diritto d’ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e verifica unicamente i vizi di diritto denunciati (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Esso si basa sul fatto accertato dal giudice di grado inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può rettificare o integrare tale fatto solo in caso di palese errore o arbitrarietà (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 LTF).
Eccezione processuale: La ricorrente contesta che il giudice cantonale avrebbe dovuto concederle un termine per integrare la motivazione del ricorso prima di non dare seguito alla pretesa a misure di reintegrazione professionale. Il Tribunale federale rileva che la motivazione del ricorso della ricorrente contenuta nel ricorso di grado inferiore del 18 aprile 2024 era insufficiente. Non era stato presentato un chiaro ricorso per misure di reintegrazione professionale e la motivazione era indifferenziata. Pertanto, il giudice cantonale poteva legittimamente considerare insufficiente la motivazione del ricorso e rinunciare a concedere un termine supplementare. Il non dare seguito a tale pretesa è conforme al diritto federale e il ricorso è infondato sotto questo profilo.
Eccezione di merito: La ricorrente contesta il valore probatorio della perizia delle dott.sse med. [B.] e [C.] nonché la determinazione del grado d’invalidità da parte del giudice di grado inferiore. Il Tribunale federale conferma il valore probatorio della perizia, poiché essa è esaustiva, fondata su esami completi e la valutazione è…