Fatti
[Z.] ha subito un incidente stradale il 28 agosto 2002. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha ridotto le indennità giornaliere del 10% a causa di colpa grave. [Z.] ha presentato ricorso il 7 luglio 2003 contro la decisione di opposizione del 21 marzo 2003. La SUVA ha chiesto la non entrata in materia, in quanto il ricorso è stato presentato in ritardo. Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna è entrato nel merito del ricorso.
La SUVA ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo che il ricorso di prima istanza sia dichiarato tardivo. [Z.] ha chiesto di non entrare nel merito del ricorso di diritto amministrativo, in subordine di respingerlo.
Legge
Il Tribunale federale ha considerato che, ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAINF, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, a meno che la LAINF non preveda espressamente una deroga. L'art. 106 LAINF prevede un termine di ricorso di tre mesi, mentre l'art. 60 cpv. 1 LPGA prevede in linea di principio un termine di ricorso di 30 giorni.
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 LPGA si applica anche al termine di ricorso di tre mesi ai sensi dell'art. 106 LAINF. Ciò risulta dal testo, dai lavori preparatori e dalla sistematica della LPGA, che mira a unificare le norme procedurali.
Tuttavia, nel caso concreto, occorre considerare che il Cantone di Basilea Campagna non conosce…