Art. 1 LAINF
Applicabilità della LPGA
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
- a. diritto sanitario e tariffe (art. 53–57); abis. attività accessorie (art. 67a) dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- b. iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
- c. procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a);
- d. procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Consid. 3c).167 citazioni
-
2In questa misura, la disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA si estende ugualmente alle regolamentazioni cantonali negative. (consid. 5)34 citazioni
-
3Modifica della decisione a svantaggio dell'assicurato nella procedura su opposizione30 citazioni
-
4Art. 17 LPGA: Adattamento retroattivo di cura medica e di indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni27 citazioni
-
5Art. 1 al. 1 LAINF: Nozione di lavoratore27 citazioni
-
613 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
14 citazioni
-
12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.