Art. 1 LAINF

Applicabilità della LPGA

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
  1. a. diritto sanitario e tariffe (art. 53–57); abis. attività accessorie (art. 67a) dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
  2. b. iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
  3. c. procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a);
  4. d. procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 3c).
    · 24/02/1986 · 167 citazioni Riassunto
  2. 2
    In questa misura, la disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA si estende ugualmente alle regolamentazioni cantonali negative. (consid. 5)
    · 26/08/2005 · 34 citazioni Riassunto
  3. 3
    Modifica della decisione a svantaggio dell'assicurato nella procedura su opposizione
    · 20/06/2016 · 30 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 17 LPGA: Adattamento retroattivo di cura medica e di indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni
    · 29/11/2006 · 27 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 1 al. 1 LAINF: Nozione di lavoratore
    · 13/03/1989 · 27 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 28/02/2012 · 13 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.