Fatti
La studentessa Andrea Z., nata nel 1970, ha frequentato regolarmente la scuderia e maneggio di Fritz K. dal 1983, svolgendo vari lavori di stalla e avendo anche l'opportunità di montare a cavallo. Il 24 agosto 1985, durante i preparativi per una gara di salto, ha subito gravi lesioni quando è stata morsa da un cavallo a un braccio.
La Helvetia Infortuni, la compagnia assicurativa, ha rifiutato di concedere prestazioni assicurative, in quanto Andrea Z. non doveva essere considerata una lavoratrice dipendente soggetta all'assicurazione obbligatoria. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo ha respinto il reclamo presentato contro tale decisione.
Con ricorso di diritto amministrativo, Andrea Z. ha chiesto di essere stata soggetta all'obbligo assicurativo al momento dell'incidente e che la Helvetia Infortuni fosse tenuta a erogare le prestazioni legali per le conseguenze dell'infortunio.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha affermato che, ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAINF, è considerato lavoratore dipendente chi, per guadagno o formazione, svolge un'attività più o meno subordinata, permanente o temporanea, per un datore di lavoro, senza dover sostenere un proprio rischio economico.
Il tribunale ha constatato che Andrea Z. ha svolto per anni un lavoro intensivo regolare nell'interesse e su indicazione di Fritz K. Sebbene abbia agito in modo relativamente autonomo, era vincolata al normale svolgimento…