Fatti
A., nato nel 1957, percepiva una rendita d'invalidità dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sulla base di una decisione dell'Istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni (SUVA) del 12 luglio 2011 per le conseguenze di un infortunio subito nel 2009. Dopo che A. aveva subito altri due infortuni nel 2011 e 2013, la SUVA ha aumentato il grado d'invalidità determinante per la rendita dall'1 agosto 2014 dal 28% al 34% e ha concesso un'ulteriore indennità per l'integrità. A. ha presentato opposizione contro questa decisione.
Con lettera del 12 dicembre 2014, la SUVA ha comunicato ad A. che l'applicazione dell'ultima edizione 2012 dell'indagine sulla struttura salariale svizzera avrebbe portato a un grado d'invalidità inferiore di 3 punti percentuali e quindi a una rendita d'invalidità più bassa. La SUVA ha annunciato che avrebbe potuto ridurre il grado d'invalidità a 31% nella decisione sull'opposizione. A. ha mantenuto l'opposizione, a seguito della quale la SUVA ha fissato il grado d'invalidità a 31% con decisione del 27 febbraio 2015.
Legge
Il Tribunale federale afferma che nella procedura di opposizione ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA in combinato disposto con l'art. 12 OPGA non si applicano gli stessi rigorosi requisiti per una reformatio in peius come nella procedura di ricorso ai sensi dell'art. 61 lett. d LPGA. L'autorità amministrativa può modificare la sua decisione impugnata nella procedura di…