Fatti
La causa riguarda la richiesta di L. di ottenere interessi di mora sulla sua indennità forfettaria, versata dalla Cassa svizzera di compensazione nel maggio 2003. L'interessato aveva compiuto 65 anni il 1° agosto 2001, maturando così il diritto all'indennità. La decisione amministrativa e quella su opposizione sono state emesse rispettivamente il 24 aprile 2003 e il 24 giugno 2003, quindi dopo l'entrata in vigore della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) il 1° gennaio 2003. La questione principale è se le disposizioni materiali della LPGA siano applicabili a questa fattispecie.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che, fatte salve le fattispecie specifiche contemplate dalla disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 1 LPGA, per il resto occorre applicare i principi generali in materia di diritto intertemporale. Ciò significa che, in caso di modifica delle basi legali, si applica l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche.
Nel caso concreto, lo stato di fatto giuridicamente determinante per il diritto all'indennità forfettaria si era già realizzato prima del 1° gennaio 2003. Pertanto, le disposizioni materiali della LPGA non…