Art. 21 LAVS
Età di riferimento e rendita di vecchiaia
1 Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.
2 Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento. Si estingue con la morte dell’avente diritto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cifra 1.01 allegato OMAI (nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2002): Consegna di mezzo ausiliario quale provvedimento d'integrazione84 citazioni
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2Art. 8 cpv. 1, art. 9 Cost.: Adempimento del periodo di contribuzione in seguito a pensionamento anticipato volontario20 citazioni
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3Art. 30 LPP (in vigore sino al 31 dicembre 1994)12 citazioni
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4Revisione della rendita11 citazioni
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5Art. 40 n. 1, art. 43 n. 1, art. 44 n. 1, art. 46 n. 1, 2 e 3, art. 49 nonché Allegato IV parte C del regolamento n. 1408/71: Conversione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia in presenza di periodi as…10 citazioni
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6Art. 26 cpv. 2 LPGA: Diritto a interessi di mora in caso di pagamento di arretrati5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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23 citazioni06/08/2013 · 23 citazioni de
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6 citazioni06/01/2014 · 6 citazioni de
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.