Art. 21 LAVS

Età di riferimento e rendita di vecchiaia

1 Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.
2 Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età di riferimento. Si estingue con la morte dell’avente diritto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cifra 1.01 allegato OMAI (nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2002): Consegna di mezzo ausiliario quale provvedimento d'integrazione
    · 10/04/2006 · 84 citazioni
  2. 2
    Art. 8 cpv. 1, art. 9 Cost.: Adempimento del periodo di contribuzione in seguito a pensionamento anticipato volontario
    · 25/02/2003 · 20 citazioni
  3. 3
    Art. 30 LPP (in vigore sino al 31 dicembre 1994)
    · 09/07/1997 · 12 citazioni Riassunto
  4. 4
    Revisione della rendita
    · 28/01/2008 · 11 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 40 n. 1, art. 43 n. 1, art. 44 n. 1, art. 46 n. 1, 2 e 3, art. 49 nonché Allegato IV parte C del regolamento n. 1408/71: Conversione di una rendita d'invalidità in una rendita di vecchiaia in presenza di periodi as…
    · 15/06/2005 · 10 citazioni Riassunto
  6. 6
    Art. 26 cpv. 2 LPGA: Diritto a interessi di mora in caso di pagamento di arretrati
    · 05/09/2006 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.