Fatti

L'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) ha concesso a T. con decisione del 14 maggio 2004, in base a un'incapacità lavorativa del 40%, una rendita d'invalidità con effetto dal 1° novembre 1996 nonché un'indennità per integrità e ha fissato un interesse di mora per il periodo fino alla fine di maggio 2004. Il Tribunale delle Assicurazioni Sociali del Cantone di Zurigo ha annullato la decisione di opposizione della SUVA e rinviato il caso alla SUVA affinché effettuasse il calcolo degli interessi di mora secondo le considerazioni e emettesse una nuova decisione.

La SUVA ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale delle Assicurazioni Sociali e la conferma della decisione di opposizione.

Legge

Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, l'obbligo di interessi di mora inizia 24 mesi dopo la nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo la sua rivendicazione. La giurisdizione inferiore e il ricorrente sono dell'avviso che l'obbligo di interessi di mora inizi 24 mesi dopo l'inizio della rendita per tutte le prestazioni maturate fino a quel momento. La ricorrente sostiene invece che gli interessi di mora per ogni singolo pagamento mensile della rendita inizino a decorrere solo 24 mesi dopo la loro scadenza.

Il Tribunale Federale segue l'opinione della…