Art. 105 CO
Per debiti di interessi, rendite, donazioni
1 Il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.
2 Ogni patto in contrario è regolato dalle disposizioni sulle clausole penali.
3 Non si possono pretendere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Predisposizione costituzionale; diritto preferenziale; interesse del danno e interesse di mora37 citazioni
-
2Interpretazione/portata della nozione di "rendita"25 citazioni
-
3Tasso d'interesse moratorio13 citazioni
-
4Rigetto definitivo dell'opposizione; interessi moratori per i contributi di mantenimento11 citazioni
-
5Interessi del danno nella responsabilità contrattuale, ammontare e data del calcolo; vendita commerciale (art. 73, 104 cpv. 1 e 3, 106 CO)9 citazioni
-
6Beneficiario effettivo3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Berufliche Vorsorge (Verzinsung)15 citazioni
-
10 citazioni10/08/2009 · 10 citazioni de
-
Previdenza professionale8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.