Fatti

In questo caso si trattava dell'esecuzione definitiva per gli assegni di mantenimento richiesti da A. a B. Il Tribunale civile del Cantone di Basilea Città aveva concesso a B. l'esecuzione definitiva per gli assegni di mantenimento complessivamente pari a CHF 114'900.- più interessi. B. si era opposto a questa decisione rivolgendosi al Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città, il quale tuttavia aveva respinto il suo reclamo.

B. si era quindi rivolto con un ricorso al Tribunale federale. La principale questione controversa riguardava a partire da quale momento B. dovesse pagare gli interessi di mora sugli assegni di mantenimento.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che gli assegni di mantenimento di diritto di famiglia sono da qualificarsi come "rendite" ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 CO. Di conseguenza, il debitore (B.) deve gli interessi di mora soltanto a partire dal giorno dell'avvio dell'esecuzione, ovvero dalla presentazione della richiesta di esecuzione, e non già dalla scadenza del credito di mantenimento.

Il Tribunale federale ha pertanto annullato la decisione dell'istanza precedente…