Fatti

La Banca X. con sede a Copenaghen ha richiesto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il rimborso della ritenuta alla fonte in relazione ai pagamenti di dividendi da società svizzere negli anni dal 2006 al 2008. L'AFC ha respinto le richieste di rimborso per il 2007 e il 2008 e ha richiesto per il 2006 un importo di Fr. 37'856'735.88, in quanto la Banca X. non era il beneficiario effettivo dei dividendi.

Il Tribunale amministrativo federale ha accolto parzialmente il ricorso della Banca X. e ha obbligato l'AFC a concedere i rimborsi per il 2007 e il 2008. Sia l'AFC che la Banca X. hanno presentato ricorso contro questa sentenza al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che alla Banca X. deve essere negato il diritto di utilizzo effettivo dei dividendi. I punti decisivi sono i seguenti:

  • Il criterio del "diritto di utilizzo effettivo" è implicito nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Danimarca. Questo criterio serve a valutare l'intensità del rapporto tra un soggetto fiscale e un oggetto fiscale.
  • La Banca X. era obbligata a trasferire l'intero rendimento (guadagno di capitale e dividendi) sulle azioni svizzere alle sue controparti swap. Ciò ha comportato una dipendenza tra la realizzazione dei dividendi e…