Art. 12 DPA
1 Se, per effetto di un’infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
- a. una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero b. un’indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico, la tassa, l’indennità, il contributo o il credito non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona.
2 Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell’indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell’indennità o del contributo.
3 La persona che, intenzionalmente, ha commesso l’infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il cpv. 2, della somma da pagare o da restituire.
4 L’obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1167 citazioni
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2Prescrizione33 citazioni
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3Prescrizione di un credito fiscale in caso di infrazione alla legislazione amministrativa federale; sospensione della prescrizione24 citazioni
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4Mancanza di valide dichiarazioni di origine sulle fatture al momento della dichiarazione in dogana; per le merci di poco valore, si deve tuttavia tenere conto delle dichiarazioni presentate nel paese d'importazione entr…23 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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105 citazioni
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Automobilsteuer; Einfuhrsteuer91 citazioni
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57 citazioni23/08/2005 · 57 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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