Fatti

La ricorrente F. era sposata con H. fino al divorzio avvenuto il 30 novembre 2006. Nella sentenza di divorzio, H. è stato condannato a versare a F. un assegno alimentare temporaneo fino a settembre 2018. H. è deceduto il 28 gennaio 2009, a seguito di ciò F. ha richiesto alla Cassa pensioni Energia (PKE) l'erogazione di una pensione di reversibilità. La PKE ha respinto la richiesta, pertanto F. ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta. Il Tribunale delle assicurazioni ha accolto il ricorso e ha obbligato la PKE a versare a F. una pensione di reversibilità con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2009 fino a settembre 2018. La PKE ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il testo dell'art. 20 cpv. 1 lett. b OPP 2 non è chiaro e ammette diverse interpretazioni. Tuttavia, un'interpretazione sistematica, teleologica e storica indica che anche un assegno alimentare temporaneo stabilito nella sentenza di divorzio è sufficiente come presupposto per il diritto a una pensione di reversibilità della previdenza professionale. Il legislatore ha voluto con la pensione per i superstiti dei coniugi divorziati compensare il danno previdenziale derivante dalla morte del coniuge tenuto agli alimenti. Questo danno previdenziale può verificarsi anche in caso di assegno alimentare temporaneo.

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