Fatti
R. si è assicurata obbligatoriamente per le cure mediche presso l'avanex Versicherungen AG (avanex) a partire dal 1° gennaio 2007. Nel 2007 era in cura ambulatoriale dal Dr. med. G. Il 2 aprile 2007, il Dr. med. G. le ha fatturato un importo di CHF 880.60 per il periodo dall'11 gennaio al 15 marzo 2007. Quando R. ha richiesto il rimborso di tale importo il 2 aprile 2012, l'avanex ha negato l'obbligo di prestazione sostenendo che il credito fosse prescritto. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha accolto il ricorso di R. e annullato la decisione di opposizione. L'avanex ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPGA per il diritto al rimborso degli assicurati nel sistema del tiers garant (art. 42 cpv. 1 LAMal) inizia a decorrere dal momento in cui la fattura perviene all'assicurato. Poiché la fattura del Dr. med.…