Art. 1 LPGA
Scopo e oggetto
La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:
- a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;
- b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell’ambito delle assicurazioni sociali;
- c. armonizza le prestazioni;
- d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Finanziamento residuo dei costi di cura; competenza e procedura3 citazioni
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2Art. 4 cpv. 1, art. 28 cpv. 2 e art. 41 LAI (nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002): Nozioni d'incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di metodo di raffronto dei redditi e di revisione…1 citazioni
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3In questa misura, la disposizione transitoria dell'art. 82 cpv. 2 LPGA si estende ugualmente alle regolamentazioni cantonali negative. (consid. 5)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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100 2023 2271 citazioni05/10/2023 · 1 citazioni de
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1 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni1 citazioniVSBES.2020.200· 08/09/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.