Fatti
S. si è infortunata al polso sinistro durante il lavoro il 1° novembre 2007. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ha fornito le prestazioni di legge. Nel luglio 2008, S. si è annunciata all'assicurazione invalidità per la riscossione delle prestazioni. L'ufficio AI del Cantone di Argovia le ha accordato con decisione del 6 settembre 2011 una rendita intera temporanea dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2010.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia ha modificato la decisione e ha accordato a S. una rendita intera di invalidità per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 settembre 2010. S. ha chiesto che la decisione sia annullata e che le venga accordata una rendita a partire dal 1° novembre 2008 fino al 30 settembre 2010.
Legge
Fino al 31 dicembre 2007 valeva: il diritto alla rendita sorgeva al più presto nel momento in cui l'assicurato era stato in media almeno al 40% incapace al lavoro senza interruzioni sostanziali per un anno. La rendita veniva corrisposta a partire dall'inizio del mese in cui sorgeva il diritto.
Dal 1° gennaio 2008 vale: il diritto alla rendita sorge al più presto dopo sei mesi dalla rivendicazione del diritto alle prestazioni, ma al più presto nel mese successivo al compimento del 18° anno di età. La rendita viene pagata a partire dall'inizio del mese in cui sorge il diritto alla rendita.
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