Art. 22 LPGA
Garanzia delle prestazioni
1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
2 I versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
- a. al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
- b. a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cessione delle prestazioni accordate retroattivamente dall'assicuratore sociale all'autorità di assistenza sociale che ha effettuato degli anticipi56 citazioni
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2Art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI: Versamento, nelle mani dell'autorità di assistenza sociale, di prestazioni complementari accordate retroattivamente46 citazioni
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3Consenso al versamento di rendite arretrate nelle mani di terzi25 citazioni
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5Differimento del pagamento delle rendite d'invalidità4 citazioni
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6Pignorabilità di indennità giornaliere ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, legittimazione ricorsuale (art. 17 segg., art. 92 cpv. 1 n. 9a e art. 93 cpv. 1 LEF)4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni17/08/2016 · 9 citazioni de
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8 citazioni20/10/2008 · 8 citazioni de
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Assicurazione invalidità7 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.