Art. 22 LPGA

Garanzia delle prestazioni

1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
2 I versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:
  1. a. al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
  2. b. a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cessione delle prestazioni accordate retroattivamente dall'assicuratore sociale all'autorità di assistenza sociale che ha effettuato degli anticipi
    · 20/10/2008 · 56 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI: Versamento, nelle mani dell'autorità di assistenza sociale, di prestazioni complementari accordate retroattivamente
    · 11/01/2006 · 46 citazioni Riassunto
  3. 3
    Consenso al versamento di rendite arretrate nelle mani di terzi
    · 22/11/2010 · 25 citazioni
  4. 4
    · 06/08/2010 · 24 citazioni Riassunto
  5. 5
    Differimento del pagamento delle rendite d'invalidità
    · 14/10/2016 · 4 citazioni
  6. 6
    Pignorabilità di indennità giornaliere ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, legittimazione ricorsuale (art. 17 segg., art. 92 cpv. 1 n. 9a e art. 93 cpv. 1 LEF)
    · 17/05/2004 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 17/08/2016 · 9 citazioni de
  • 20/10/2008 · 8 citazioni de
  • Assicurazione invalidità
    · 20/10/2008 · 7 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.