Fatti

La controversia riguarda il pagamento, nelle mani di un'autorità di assistenza sociale, di prestazioni complementari concesse retroattivamente. La decisione riguarda un assicurato (H.) che ha ricevuto prestazioni complementari dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) e dell'assicurazione invalidità (AI) in modo retroattivo, coprendo sia il periodo precedente (ottobre 2002 - dicembre 2002) che successivo (gennaio 2003 - ottobre 2003) all'entrata in vigore della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) il 1° gennaio 2003. La cassa di compensazione di Lucerna e il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna sono anch'essi parti del procedimento.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPGA non ha apportato modifiche sostanziali al sistema vigente fino a quel momento del pagamento delle prestazioni complementari concesse retroattivamente nelle mani dell'autorità di assistenza sociale che ha effettuato gli anticipi. L'interpretazione dell'espressione "in attesa che i suoi diritti alle prestazioni complementari siano stabiliti" all'art. 22 cpv. 4 dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (OPC-AVS/AI) deve essere fatta per analogia alla giurisprudenza relativa agli artt. 50 cpv. 2 LAI e 85bis OAI.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il rimborso retroattivo delle spese mediche da parte della…