Art. 10 LAM
Rimborso di prestazioni
1 Le spese di cura medica, che l’assicurato o terzi hanno sostenuto interamente o parzialmente prima della notificazione dell’affezione all’assicurazione militare, saranno loro rimborsate entro i limiti delle prestazioni dovute.
2 Se istituti d’assistenza sociale pubblici o privati hanno accordato all’avente diritto, prima dell’assunzione del caso, sussidi per il mantenimento o qualsiasi altro aiuto a carico dell’assicurazione militare, quest’ultima deve, in deroga all’articolo 22 cpv. 2 LPGA , rimborsare loro interamente o parzialmente tali spese, entro i limiti delle prestazioni dovute.
3 In questi casi le pretese dell’assicurato nei confronti dell’assicurazione militare si estinguono nella proporzione delle prestazioni rimborsate da terzi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI: Versamento, nelle mani dell'autorità di assistenza sociale, di prestazioni complementari accordate retroattivamente0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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