Art. 170 CO
Trasmissione dei diritti accessori, del titolo e dei mezzi di prova
1 La cessione del credito comprende gli accessori e i privilegi del credito stesso, ad eccezione di quelli inseparabili dalla persona del cedente.
2 Il cedente deve consegnare al cessionario il titolo di credito con tutti i mezzi probatori esistenti e fornirgli le informazioni necessarie per far valere il credito.
3 Nella cessione del credito si presumono compresi anche gli interessi arretrati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Partecipazione privilegiata al pignoramento, trasmissione del privilegio all'ente pubblico9 citazioni
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2Anticipazione di contributi per il mantenimento del figlio da parte dell'ente pubblico secondo il diritto pubblico cantonale; cessione legale; legittimazione passiva nella procedura di modifica7 citazioni
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3Rigetto definitivo dell'opposizione e cessione5 citazioni
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4Art. 260 LEF: rinuncia del creditore cessionario al proprio credito ammesso nella graduatoria4 citazioni
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5Trasmissione di convenzioni compromissorie. 1. Presupposti per l'impugnazione, mediante ricorso per riforma, di decisioni su convenzioni compromissorie (consid. 1). 2. In caso di cessione del credito, la trasmissione di…4 citazioni
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6"Transazione e contratto di divisione" che una delle parti dichiara di non mantenere perchè viziati da lesione e da errori di volontà (art. 21 e 23 sgg2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Abänderung Scheidungsurteil1 citazioni
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Pfändungsurkunde / Betreibung (Beschwerde über ein Betreibungsamt)1 citazioniPS180042· 25/05/2018 · 1 citazioni de
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Richiesta1 citazioniHG120065· 12/01/2015 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.