Art. 20a LEF
Procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza
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2 Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti: 1. le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza; 2. l’autorità di vigilanza constata i fatti d’ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni; 3. l’autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l’articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti; 4. la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all’ufficio e agli altri eventuali interessati; 5. le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3 Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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150 citazioni
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2Costi della procedura di ricorso49 citazioni
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3Nuova stima di un fondo a mezzo di periti; tassa dovuta37 citazioni
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4Procedura di ricorso, ammissibilità di conclusioni nuove davanti all'autorità di vigilanza20 citazioni
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6Continuazione della procedura di ricorso dopo la riconsiderazione di un provvedimento dell'ufficio di esecuzione14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nichteintreten auf die Beschwerde43 citazioniBEZ.2013.73· 24/01/2014 · 43 citazioni de
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31 citazioni
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25 citazioni08/11/2004 · 25 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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