Fatti
X., dottore in diritto e avvocato, ha beneficiato di un concordato preventivo di 4 mesi. Una settimana prima della scadenza del concordato, il commissario ha informato l'autorità del concordato che non ne richiedeva la proroga, in quanto i debitori di X. non avevano pagato e avevano contestato la maggior parte delle sue note di onorari. L'autorità del concordato ha preso atto della scadenza del concordato preventivo e ha fissato gli onorari del commissario. X. ha presentato un ricorso contro questa decisione e ha anche chiesto che al commissario fosse ordinato di agire conformemente alla legge e che i suoi onorari fossero ridotti. L'autorità cantonale di vigilanza ha respinto il reclamo nella misura in cui era ricevibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali. X. ha successivamente adito la Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.Legge
La Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale ha respinto il ricorso di X. per i seguenti motivi:
In primo luogo, il ricorso volto ad accertare le presunte carenze del commissario non è ricevibile, in quanto non ha più un interesse attuale e concreto dopo la scadenza del concordato preventivo. Un tale accertamento potrebbe servire solo come decisione pregiudiziale per un eventuale futuro processo, il che non è ammissibile.
In secondo luogo, le decisioni delle autorità del concordato in merito alla remunerazione del commissario non…